contratti
di swap non conclusi da SIM dopo l'entrata in vigore della L. 1-1991, è nulla
04.11.2001
I contratti di swap (nel caso di specie
domestic indexed lire swap) stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 2
gennaio 1991 n. 1 (recante la disciplina dell'attività di intermediazione
mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) da soggetto
diverso dalle SIM (società di intermediazione mobiliare), essendo contrari a
norme da ritenersi imperative, perché dirette a tutelare interessi di carattere
generale (alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema
finanziario), sono affetti da nullità assoluta.
Detti contratti, se stipulati prima
della entrata in vigore della citata legge n. 1.1991, devono, invece, ritenersi
validi, atteso che il contrasto con la normativa sopravvenuta a rapporto
instaurato non può più incidere direttamente sulla validità dell'atto.
Tale contrasto, però, determinando un
arresto della funzione negoziale dell'atto, ne pregiudica la produzione di
ulteriori effetti, con la conseguenza che non possono essere pretesi crediti,
che si assumono derivati da detti ultimi contratti, ove il momento della loro
insorgenza sia collocabile in un tempo successivo alla entrata in vigore della
citata normativa.