contratti di swap non conclusi da SIM dopo l'entrata in vigore della L. 1-1991, è nulla


04.11.2001

 

Cass. 05.04.2001, n. 5052

 

I contratti di swap (nel caso di specie domestic indexed lire swap) stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) da soggetto diverso dalle SIM (società di intermediazione mobiliare), essendo contrari a norme da ritenersi imperative, perché dirette a tutelare interessi di carattere generale (alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema finanziario), sono affetti da nullità assoluta.

 

Detti contratti, se stipulati prima della entrata in vigore della citata legge n. 1.1991, devono, invece, ritenersi validi, atteso che il contrasto con la normativa sopravvenuta a rapporto instaurato non può più incidere direttamente sulla validità dell'atto.

 

Tale contrasto, però, determinando un arresto della funzione negoziale dell'atto, ne pregiudica la produzione di ulteriori effetti, con la conseguenza che non possono essere pretesi crediti, che si assumono derivati da detti ultimi contratti, ove il momento della loro insorgenza sia collocabile in un tempo successivo alla entrata in vigore della citata normativa.